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Un riepilogo sui fringe benefit dell'anno 2023

Con l’approssimarsi della chiusura dell’anno e del relativo conguaglio, sperando di fare cosa gradita, di seguito si fornisce un riepilogo di quanto previsto in termini di fringe benefit/retribuzione in natura per l’anno 2023.

Si chiarisce che, con il termine fringe benefit/retribuzione in natura, si fa riferimento ai beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, e non alla normale retribuzione monetaria. Tali erogazioni non rappresentano, ovviamente, un obbligo per il datore di lavoro, ma solo una possibilità concessa per garantire forme di welfare ai lavoratori.

Esenzione per fringe benefit fino a 3000 €

L’articolo 40 del Decreto Lavoro stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti/assimilati con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a 3.000 € del limite di esenzione dei fringe benefit, peraltro ammettendo la possibilità di ricondurre al concetto di fringe benefit anche «le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale», anche al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR.

Si tenga comunque conto che, al fine di evitare che si fruisca più volte di un beneficio in relazione alle medesime spese, le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022 – già rimborsate o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione in analisi.

Rispetto ai requisiti soggettivi, si chiarisce che il lavoratore per poter beneficiare di questa speciale esenzione deve:

  1. Avere un reddito di lavoro dipendente/assimilato (es. amministratori); sugli amministratori, si ritiene che i benefit corrisposti, in assenza di altro compenso, debbano essere assoggettati a tassazione, mentre se l’amministratore risulta essere titolare di un compenso, anche di “modico importo”, si possa beneficiare dell’esenzione;
  2. avere figli a carico al 31.12.2023, ma anche solo potenzialmente a carico, poiché è stato chiarito che “Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, la nuova agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore. Il citato articolo 40 dispone, infatti, che, per beneficiare dell’esenzione, i figli debbano trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR e non che il genitore fruisca della relativa detrazione”; ad ogni modo, laddove se ne abbiano i requisiti, l’agevolazione spetta per intero a entrambi i genitori;
  3. consegnare un’apposita sottoscrizione al datore di lavoro, dichiarando di avere diritto al nuovo limite di esenzione, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico; nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore l’agevolazione in commento non è applicabile; laddove la dichiarazione sia già stata resa, ma i requisiti vengano meno entro il termine delle operazioni di conguaglio, il lavoratore lo deve comunicare al datore di lavoro.

Si ricorda, ulteriormente, che i datori di lavoro, per poter applicare il nuovo limite, devono preventivamente procedere con un’informativa alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), laddove presenti.

Resta fermo che, in assenza dei suddetti requisiti, torna ad applicarsi il normale e consueto limite di esenzione di 258,23 € (a cui non è possibile ricondurre le spese per utenze), il quale se superato comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente il limite citato. Lo stesso, in termini di tassazione, avviene per il nuovo limite di esenzione di 3.000 €.

Da ultimo, si chiarisce che la predetta retribuzione in natura può essere erogata anche ad personam.

Il bonus carburante di 200 €

Nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è stata data nuovamente la possibilità, ai datori di lavoro, di erogare buoni benzina e similari (quali titoli per l’acquisto di carburanti) di importo non superiore a 200 € per lavoratore, senza che tale importo concorra alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

In sede di conversione in legge del Decreto-legge n. 5/2023 (c.d. "Decreto Trasparenza") è stata però esclusa l’esenzione ai fini contributivi del suddetto bonus carburante.

Pertanto, i bonus in oggetto, erogabili nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, saranno sì esenti fiscalmente fino a 200 €, ma dovranno essere assoggettati al prelievo contributivo in qualsiasi caso.

Si specifica che il regime dei 3.000 € rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante. Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina da non annettere al limite dei 200 €), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Laddove non vi siano i requisiti per poter beneficiare del limite di 3.000 €, al lavoratore potranno essere garantiti fringe esenti, quindi, per un massimo di 258,23 € + 200 € specifici per buoni carburante.

Anche in questo caso l’agevolazione relativa al bonus benzina è riconducibile, quanto al suo “funzionamento”, all’articolo 51, comma 3, Tuir; pertanto, qualora il valore dei buoni benzina superi i 200 euro, l’intero ammontare dei buoni stessi dovrà essere assoggettato a tassazione.

Infine, si chiarisce che resta ferma la possibilità di un’erogazione ad personam anche per il bonus carburante.


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