Estensione dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS

1. Ambito di applicazione – obbligo di versamento al Fondo Tesoreria INPS
In base alla nuova disciplina:
- Fino al 31 dicembre 2025 l’obbligo di versare le quote di TFR al Fondo di Tesoreria INPS riguardava esclusivamente i datori di lavoro del settore privato con almeno 50 dipendenti, calcolati secondo criteri storici riferiti all’avvio dell’attività;
- Dal 1° gennaio 2026, si introduce un criterio dinamico per determinare l’obbligo: rileva non più solo la dimensione iniziale dell’impresa, ma anche eventuali incrementi occupazionali intervenuti successivamente all’avvio dell’attività.
2. Soglie dimensionali e decorrenze
La legge prevede una progressiva estensione delle soglie dimensionali ai fini dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS:
Periodo Dipendenti minimi rilevanti per l’obbligo
Biennio 01/01/2026 – 31/12/2027 60 dipendenti
Dal 01/01/2028 al 31/12/2031 50 dipendenti
Dal 01/01/2032 40 dipendenti
In pratica, per il biennio 2026–2027 la platea delle imprese obbligate si amplia alle aziende che raggiungono la soglia di 60 dipendenti; successivamente (dal 2028) l’obbligo scatterà con 50 dipendenti, e dal 2032 con 40 dipendenti.
3. Come si determina la soglia occupazionale
L’obbligo sorge in relazione alla media annuale dei dipendenti in forza nell’anno solare precedente a quello in cui si applica l’obbligo.
Ne deriva che, anche per aziende nate sotto-soglia, il raggiungimento successivo della soglia dimensionale rileva ai fini dell’obbligo di conferimento del TFR.
4. Operatività e adempimenti
Le imprese tenute al versamento devono:
- verificare la media annua del personale in forza per ciascun anno solare;
- verificare tempestivamente il superamento delle soglie dimensionali previste;
- adeguare la gestione del TFR alle regole del Fondo di Tesoreria INPS;
- informare i lavoratori interessati circa la destinazione del TFR;
- adeguare i flussi contributivi mensili per il versamento al Fondo INPS.
5. Implicazioni pratiche
Il TFR maturando per i lavoratori non iscritti a forme di previdenza complementare dovrà essere versato al Fondo INPS secondo le nuove regole dimensionali.
Restano ferme, nel frattempo, tutte le altre normative vigenti in materia di TFR, previdenza complementare, silenzio-assenso e informativa ai lavoratori.
6. Tempistiche di scadenza
L’obbligo riguarda i periodi di paga dal 1° gennaio 2026 e deve essere gestito coerentemente con i criteri di determinazione della soglia occupazionale e con le procedure di accredito al Fondo di Tesoreria INPS.
Pubblicato il 20 Gennaio 2026Ultime notizie
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