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Con Circolare n. 19 del 21 dicembre 2020 il Ministero del Lavoro chiarisce che l'obbligo di assunzione di categorie protette (disabili e altre categorie, ai sensi dell' articolo 3, comma 5 L. 68/1999) è prorogato in presenza di ammortizzatori sociali in uso in azienda, per tutta la loro durata.
La sospensione dell'obbligo avviene per chi ricorre a Cigo, Cigs e Assegno ordinario per Covid19 sulla base dell'attività lavorativa effettivamente sospesa e in proporzione al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l'unità produttiva interessata in caso di CIGS e CIGD o alla quantità di orario ridotto in proporzione.
E' chiarito, inoltre, che l'obbligo è ripristinato al termine del periodo di crisi aziendale che ha comportato l'utitlizzo di ammortizzatori sociali (strumenti di integrazione salariale).
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