Decreto Ucraina: i 200 € di buoni carburante

In buona sostanza, il predetto intervento normativo ha previsto che, per l'anno 2022, i datori di lavoro possano corrispondere ai propri dipendenti dei buoni carburante che risultano non imponibili fiscalmente fino al valore di 200 €.
Tale valore si somma alla tipica esenzione prevista per i fringe benefit, tornata al regime di esenzione nei limiti di 258,23 € annui.
Ad oggi, pertanto, i datori di lavoro hanno facoltà (e non obbligo) di corrispondere:
- Buoni carburante senza alcuna imponibilità, nei limiti di 200 € annui;
- Fringe benefit senza alcuna imponibilità, nei limiti di 258,23 € annui.
Si specifica che gli enti competenti devono ancora fornire i necessari chiarimenti sulla questione, tra cui la conferma della non imponibilità anche contributiva dei buoni carburante e i risvolti in caso di superamento del limite di 200 €.
Pubblicato il 25 Marzo 2022Ultime notizie
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