Conversione in legge del cd Decreto Fiscale

Di seguito si illustrano alcune novità di rilievo previste dall’intervento normativo.
Comunicazione obbligatoria preventiva per il lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 C.C.
Per l'attività dei lavoratori autonomi occasionali di cui all’art 2222 C.C. è stato stabilito che, con il fine di contrastare forme elusive nell'utilizzo del contratto in oggetto, sia prevista una apposita preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica, da inviarsi prima che inizi l’attività lavorativa del prestatore.
Si specifica che tramite decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, potranno essere individuate modalità applicative delle nuove disposizioni, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. Ad oggi, e nelle more di ulteriori indicazioni, si consiglia di inviare la suddetta comunicazione tramite pec.
La sanzione prevista, in caso di mancato invio va da euro 500 a euro 2.500 per ogni lavoratore autonomo occasionale per il quale è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: modifiche su sospensioni
La legge di conversione ha introdotto alcune modifiche rispetto a quanto previsto in precedenza dal Decreto Fiscale, prevedendo che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro debba adottare il provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale quando riscontri, durante l’accesso ispettivo, almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupato irregolarmente, ovvero sconosciuto alla P.A. (senza quindi alcuna preventiva comunicazione obbligatoria), ivi compresi i lavoratori autonomi occasionali in assenza delle nuove condizioni richieste.
Si chiarisce che, a prescindere dal settore, in presenza di gravi violazioni riguardanti la normativa sulla salute e sicurezza del lavoro di cui all’allegato 1 della Legge in analisi, si procederà alla sospensione predetta.
Somministrazione a termine: nuova scadenza al 30 settembre 2022
Il nuovo intervento normativo reintroduce una scadenza (precedentemente tolta) per l'invio in missione a tempo determinato presso l'azienda utilizzatrice di lavoratori assunti a tempo indeterminato presso l'agenzia per il lavoro.
Nel dettaglio, si ricorda che in caso di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato da parte di un'agenzia di somministrazione, era prevista la possibilità per l'utilizzatore di utilizzo del lavoratore a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi. Tale possibilità risulta oggi consentita esclusivamente fino al 30 settembre 2022.
Pubblicato il 27 Dicembre 2021Ultime notizie
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