Nota 1884 Inail: Nessun premio per cigo e cigs.

Nota 1884 Inail: Nessun premio per cigo e cigs.
10 Febbraio 2021

L'istituto chiarisce che, venendo a mancare l’esposizione al rischio, viene a mancare il presupposto dell’assicurazione. Per tale motivo non è dovuto il premio per i periodi in oggetto.

Si specifica che sono invece dovuti, anche in presenza di CIGO e CIGS, i premi speciali unitari ex articolo 42 del DPR 1124/1965 per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto, che hanno all'attivo una assicurazione con specifica polizza speciale facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori o per i pescatori autonomi associati alle cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne. Questi premi trimestrali e mensili sono infatti misurati e dovuti in misura fissa.

Pubblicato il 10 Febbraio 2021