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Tassazione dell’auto a uso promiscuo 2025

In seguito ai recenti chiarimenti pervenuti dall’Agenzia delle Entrate, in tema di tassazione dell’auto a uso promiscuo, si illustra quanto segue.

Premesso che la normativa di riferimento (art. 51, comma 4, lettera a), TUIR), in caso di assegnazione dell’auto a uso promiscuo, prevede un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul “valore normale”, tenuto conto degli ultimi interventi normativi, tra cui quelli riferibili alla L. di Bilancio 2025, di seguito si ricostruisce la modalità di applicazione delle diverse discipline intercorse nel tempo.

Disciplina al 31 dicembre 2019

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, risulta doversi applicare la previgente disciplina, quella in essere al 31 dicembre 2019.

Disciplina al 31 dicembre 2024

Fino al 31 dicembre 2024 i valori che costituiscono fringe benefit per l’uso promiscuo dei veicoli di nuova immatricolazione, concessi con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si quantificavano nella misura del 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (costo chilometrico ACI), fatta salva una determinazione forfetaria più alta per i veicoli caratterizzati da una più elevata emissione di anidride carbonica.

Nuova e ultima disciplina (L. di Bilancio 2025)

Per effetto delle ultime modifiche introdotte, per i veicoli a uso promiscuo, di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (costo chilometrico ACI). Tale percentuale, è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

La nuova disciplina, pertanto, si applica ai veicoli, come sopra individuati, che rispettino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • siano stati assegnati (quindi consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Sul punto, si faccia attenzione al fatto che la concessione del veicolo in uso promiscuo non deve essere considerata un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita dell’accettazione del lavoratore, che si concretizza sia attraverso la sottoscrizione dell’atto di assegnazione del fringe benefit, da parte del datore di lavoro e del dipendente, sia mediante l’assegnazione del bene a quest’ultimo (differenti condizioni). Pertanto, il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025”, rendendosi necessario inoltre la percezione reale del bene a decorrere dalla medesima data.

Sono, a tali fini, da considerarsi “di nuova immatricolazione” i veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

In definitiva, riepilogando, la disciplina di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, come modificata dalla L. di Bilancio 2025, è applicabile ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025 siano:

  • immatricolati;
  • oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo;
  • consegnati al dipendente.

Disciplina transitoria

Per i veicoli che non rientrano nel predetto regime resta ferma l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, sia a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025. Ai fini in esame, rileva la data di consegna del veicolo al dipendente (e non anche la stipulazione del relativo contratto).

Resta ferma la disciplina vigente sino al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, sia a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

In altri termini:

  • ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, si applica - fino alla naturale scadenza dei predetti contratti il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024;
  • la norma consente di applicare il regime di tassazione previgente anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025. Resta fermo che, affinché la norma in commento trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.

Esempi:

  • nel caso in cui un veicolo sia ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 20 dicembre 2024, immatricolato e consegnato al dipendente a febbraio 2025, il regime di tassazione da applicare al fringe benefit è quello dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, vigente al 31 dicembre 2024;
  • Analogamente, il regime previgente è applicabile anche al caso in cui un veicolo sia ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 5 febbraio 2025, immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025.
  • È concessa comunque il godimento del trattamento di miglior favore, quindi: laddove il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri nella tipologia dei veicoli che, ai sensi della Legge di Bilancio 2025, godono delle percentuali di agevolazione più elevate, si ritiene applicabile, in ogni caso, la più favorevole disciplina introdotta, in considerazione del fatto che i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.

Trattamento in presenza di ipotesi differenti

Al di fuori delle ipotesi indicate nei paragrafi precedenti, resta fermo che la quantificazione del benefit derivante dall’uso promiscuo di veicoli aziendali segue il criterio generale, in base al quale la determinazione in denaro dei valori percepiti dal dipendente, nell’ambito del rapporto di lavoro, avviene applicando le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi per la sola parte riferibile all’uso privato del veicolo.

Un esempio: il criterio di tassazione del fringe benefit, basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale, trova applicazione nel caso in cui si tratti di veicoli, ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025 (la normativa ante 1° gennaio 2025, infatti, ai sensi delle introduzioni del DL 19/2025, è applicata alle assegnazione che avvengono fino a giugno 2025).

Proroga e riassegnazione del veicolo

In caso di proroga di un contratto di concessione in uso promiscuo di un veicolo, atteso che si tratta della mera estensione della sua durata, si ritiene che sia applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell’originario contratto, fino alla naturale scadenza.

Invece, in caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, attraverso la stipula di un nuovo contratto, che coinvolge un soggetto diverso, si ritiene che la disciplina fiscale applicabile debba essere individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione, alle condizioni sopra viste.


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