Tirocinio su Brescia e altre province italiane (tirocinio/stage)

Ma che cosa è il tirocinio/stage?
Una definizione esaustiva ci è data dal sito Cliclavoro (sito del Ministero del Lavoro): Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato.
E, alla luce di queste parole, la vocazione occupazionale dello strumento appare nell'immediato evidente.
Chiarito innanzi a tutto che lo stage/tirocinio non è un rapporto di lavoro subordinato, che non presenta quindi i tratti tipici, e le conseguenze, del rapporto di lavoro dipendente (quali, ad esempio, la contribuzione, il tfr ecc.), bisogna delineare l’esatto profilo di questo tipo di esperienza lavorativa, tenendo in considerazione che la stessa è regolata dalla legge regionale di riferimento (o della provincia autonoma) generalmente nel rispetto delle linee guida nazionali, e degli standard minimi in esse previsti.
Si tratta di un rapporto in cui sono coinvolte 3 figure: il soggetto promotore (ad esempio università, scuole superiori pubbliche e private, CPI, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento) e il soggetto ospitante (l’azienda, studio professionale, cooperativa ecc. in cui si svolgerà il tirocinio) che stipuleranno una convenzione e il tirocinante per il quale sarà redatto un apposito progetto formativo.
Il tirocinio/stage può essere:
- Curricolare e cioè svolto all’interno di un percorso di studi in università o altri istituti scolastici, in cui il fine ultimo è quello di portare a termine il ciclo formativo all’interno di un processo di apprendimento formale;
- Extracurricolare ovvero che non riguarda un percorso di studi, ma che permette al soggetto, occupato, inoccupato, disoccupato, beneficiario di prestazioni a sostegno del reddito, disabile o richiedente asilo di poter effettuare un’esperienza lavorativa in una nuova realtà al fine di agevolare la transizione verso un’occupazione regolare (in cui è previsto obbligatoriamente un compenso).
Vediamo ora gli standard minimi principali previsti dalle Linee-guida del 2017 in materia di tirocini extracurricolari:
- Compenso minimo: 300,00 € mensili;
- Durata minima: due mesi (1 mese per soggetti ospitanti a carattere stagionale) o 14 giorni per tirocini estivi per studenti;
- Durata massima: 12 mesi (per soggetti disabili 24 mesi), ma sempre in relazione agli obiettivi formativi da conseguire, e stante l’impossibilità di attivare tirocini per mansioni/figure professionali che non necessitano di un periodo formativo, ossia mansioni/figure professionali di natura non complessa, con la possibilità di sospendere il tirocinio per chiusura aziendale (almeno 15 giorni) o malattia/infortunio/maternità (almeno 30 giorni);
- Presenza di una doppia garanzia assicurativa per il tirocinante: Rc e copertura Inail;
- Presenza di un doppio tutor durante il percorso: uno del soggetto promotore e uno del soggetto ospitante. Con compiti di supervisione e affiancamento del tirocinio (anche tramite monitoraggi);
- 70% di partecipazione da parte del tirocinante per poter rilasciare l’attestato finale e ai fini dell’erogazione del compenso;
- Obbligo della comunicazione obbligatoria Co.
Vediamo invece ora le principali condizioni e limitazioni:
- Proporzione numerica: da 0 a 5 dipendenti (esclusi gli apprendisti) le aziende possono attivare 1 tirocinio, da 6 a 20 dipendenti le aziende possono avere in forza contemporaneamente 2 tirocinanti, le aziende invece con più di 20 dipendenti possono avere in forza contemporaneamente non più del 10% dei suddetti dipendenti (Esclusi casi particolari);
- I tirocinanti non possono ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;
- I tirocinanti non possono sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco dell’attività;
- I tirocinanti non possono sostituire personale in maternità, malattia o ferie;
- Non è possibile stipulare un tirocinio con il tirocinante che ha avuto rapporti di lavoro, co.co.co., incarichi di servizio o lavoro accessorio (per più di 30 giorni) nei due anni precedenti con il soggetto ospitante;
- Non è possibile instaurare rapporti di tirocinio per le aziende non in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla Legge n. 69 del 1999 e s.m.;
- Il soggetto ospitante non deve avere procedure di Cig straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio nell’unità operativa (salvo casi particolari);
- Il soggetto ospitante non deve aver licenziato (salvo casi particolari) per giustificato motivo oggettivo, per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di prova, per fine appalto o per risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo dipendenti con la stessa mansione per cui verrebbe attivato il tirocinio;
- Il soggetto ospitante non può avere procedure concorsuali in atto;
- Soggetto ospitante e promotore non possono coincidere.
Preme sottolineare come sia sempre da visionare la normativa regionale di riferimento.
Per avere un’idea dell’incidenza di questo strumento è interessante esporre le statistiche pubblicate dal sito Anpal (l’agenzia nazionale per le politiche attive) in data 4 maggio 2018:
“I tirocini extra-curriculari, ossia svolti al di fuori di un percorso di studi, soprattutto giovani fino a 24 anni in cerca di un primo o di un nuovo contatto col mondo del lavoro, sono cresciuti in maniera continuativa dal 2012 al 2015 (Tabella 1), subendo una momentanea riduzione dell’8,6% nel 2016, dopo il picco straordinario di attivazioni del 2015 (+54%).”
Tabella 1 – Tirocini extra-curriculari avviati, numero di individui e imprese coinvolte e monte giornate previste. Periodo 2012-2017(*). Valori assoluti e variazioni tendenziali annuali
| Anno inizio tirocinio | Tirocini attivati | Aziende coinvolte | Individui coinvolti in almeno 1 tirocinio | Monte giornate previste totali (in migliaia) |
| Valori Assoluti | ||||
| 2012 | 185.513 | 71.902 | 171.867 | 26.194 |
| 2013 | 204.380 | 82.608 | 188.788 | 29.727 |
| 2014 | 225.969 | 100.639 | 208.645 | 35.374 |
| 2015 | 348.341 | 174.927 | 329.155 | 57.390 |
| 2016 | 318.535 | 153.291 | 299.595 | 52.759 |
| 2017 (*) | 186.001 | 104.234 | 180.567 | 31.206 |
| Variazioni % sull’annualità precedente | ||||
| 2012 | – | – | – | – |
| 2013 | 10,2 | 14,9 | 9,8 | 13,5 |
| 2014 | 10,6 | 21,8 | 10,5 | 19,0 |
| 2015 | 54,2 | 73,8 | 57,8 | 62,2 |
| 2016 | -8,6 | -12,4 | -9 | -8,1 |
| 2017 (*) | 13,0 | 12,0 | 12,5 | 13,4 |
Lo Studio è disponibile per ulteriori informazioni, per individuare la regione di competenza per aziende multilocalizzate e per l’attivazione degli stessi tirocini (tirocinio su Brescia e altre province italiane).
Pubblicato il 17 Luglio 2019Ultime notizie
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