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In data 7 maggio 2026 è stato emanato il D.Lgs. n. 96/2026, in attuazione della Direttiva (UE) 2023/970, in materia di trasparenza retributiva. L’obiettivo espresso è quello di “rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione”.
La normativa e le sue tutele e attenzioni impattano tanto nella fase anteriore rispetto all’instaurazione del rapporto, tanto nella fase successiva, ovvero nel corso dello svolgimento del rapporto lavorativo. Alcuni suoi obblighi sono dal carattere generalizzato, altri invece si determinano al raggiungimento di precisate soglie di lavoratori in forza.
Fin da subito, è bene chiarire che l’intervento – il quale a una prima analisi parrebbe assumere una notevole portata – al momento resta in attesa di ulteriori chiarimenti, circolari e decreti, che consentano la reale “messa a terra” delle disposizioni ivi contenute.
Di seguito si offre un primo riepilogo delle novità introdotte.
Decorrenza
Il decreto legislativo è entrato in vigore a decorrere dal 7 giugno 2026, benché gli obblighi di comunicazione ivi previsti trovino attuazione negli anni venturi (nei termini che si vedranno).
Ambito di applicazione
Per quanto attiene ai datori di lavoro, la normativa di nuova applicazione riguarda sia i datori di lavoro del settore pubblico che del settore privato.
Per quanto concerne i lavoratori, i soggetti coinvolti sono coloro i quali sono assunti (compresi coloro i quali sono già in forza) con contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche se a tempo parziale, ivi comprese le posizioni dirigenziali.
Parte delle disposizioni si applicano anche ai “candidati a un impiego”.
Classificazioni, Ccnl e regolamenti, nell’ottica del divieto di discriminazione
Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006) già prevede, all’art. 28, che “È vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale” e che “I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ((ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni”.
Il decreto sulla trasparenza salariale, dal canto suo, interviene fornendo le definizioni di:
L’utilizzo di un Ccnl stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, comprensivo dei sistemi di classificazione professionale, inquadramento e trattamento economico, costituisce presunzione di conformità ai principi di parità retributiva e di trasparenza sanciti dalla normativa.
Il datore di lavoro può, peraltro, procedere con la contrattazione integrativa, ovvero mediante regolamento monolaterale, alla progettazione di sistemi di classificazione professionale e di valutazione da lui decisi ai fini della determinazione delle retribuzioni, ad integrazione di quanto previsto dal Ccnl, a condizione che gli stessi siano caratterizzati da criteri oggettivi e neutri sotto il profilo di genere.
Rispetto a quanto descritto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali potrebbe adottare (nel caso, entro il 31 dicembre 2026) specifici atti di indirizzo.
Attenzioni in fase pre-assuntiva, di selezione e reclutamento
Le attenzioni dei datori di lavoro, come accennato, debbono oggi essere indirizzate anche alla fase pre-assuntiva. Il nuovo impianto normativo prevede infatti che:
Trasparenza della determinazione delle retribuzioni e dei criteri per la progressione economica
Il datore di lavoro deve informare i lavoratori circa i criteri utilizzati per determinare la retribuzione e i
livelli retributivi, nonché di quelli stabiliti per la progressione economica dei lavoratori. A tale scopo risulta sufficiente l'informativa (già, ad oggi) resa al lavoratore all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Peraltro, per i datori di lavoro che applicano un Ccnl stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o equivalenti, l'obbligo si intende assolto mediante il rinvio ai criteri, ai livelli di inquadramento e ai trattamenti economici previsti dal contratto collettivo nazionale applicato, nonché dagli eventuali accordi aziendali.
Al fine di valutare quali siano le realtà coinvolte, è bene suddividere tra:
Il diritto di informazione
È riconosciuto ai lavoratori il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, entro due mesi dalla richiesta, anche per il tramite dei loro rappresentanti[1] o degli organismi per la parità, su specifica delega, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Tale diritto non può essere esercitato più di una volta all'anno.
Alla suddetta richiesta i datori di lavoro possono assolvere:
Qualora le informazioni ricevute dagli aventi interesse siano imprecise o incomplete, i lavoratori hanno il diritto di richiedere, personalmente o tramite i loro rappresentanti, ulteriori chiarimenti riguardo ai dati forniti, e la risposta dell’attore datoriale deve essere motivata.
Dell’esistenza e funzionamento del “diritto all’informazione” i lavoratori debbono essere informati annualmente da parte del datore di lavoro.
Le nuove comunicazioni obbligatorie in materia di trasparenza retributiva
Per i datori di lavoro con più di 100 dipendenti scatta un nuovo obbligo di comunicazione, riguardante determinati dati, nei termini che seguono.
Per quanto concerne le scadenze e il criterio dimensionale:
Resta ferma la possibilità di inoltrare volontariamente la comunicazione per i datori di lavoro interessati, anche al di fuori dell’obbligo previsto ex lege.
La comunicazione in analisi dovrà essere effettuata nei confronti del nuovo Organismo di monitoraggio. A tal fine, si rendono necessari ulteriori interventi normativi e circolari che consentano l’ultimazione dell’adempimento.
I dati oggetto di comunicazione, anche raccolti e inviati aggregando i dati a livello nazionale per i gruppi d’azienda, ai fini del presente decreto sono quelli relativi a:
Le informazioni di cui alla lettera g) sono rese accessibili dal datore di lavoro ai lavoratori e ai loro rappresentanti e sono trasmesse, in caso di richiesta, all'Ispettorato del lavoro e agli organismi per la parità territorialmente competenti. Su richiesta, sono altresì fornite le informazioni relative ai quattro anni precedenti, se disponibili.
Le informazioni fornite sono confermate dal datore di lavoro previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.
I dati sopra esposti possono inoltre essere pubblicati dai datori di lavoro anche sul proprio sito internet.
Sono sanciti dei “diritti al chiarimento” in capo a lavoratori, loro rappresentanti, Ispettorato e organismi di parità: il datore di lavoro, in tali ipotesi, deve fornire idonei chiarimenti, alle domande inoltrate, entro 60 giorni dalla richiesta, rimuovendo le discriminazioni immotivate.
L’eventuale valutazione congiunta delle retribuzioni
Gli obbligati alla comunicazione all’Organismo di monitoraggio (datori di lavoro con più di 100 dipendenti) possono essere chiamati ad effettuare la valutazione congiunta delle retribuzioni, ex post, con i rappresentanti sindacali dei lavoratori.
Questo può avvenire, mediante una sorta di automatismo, allorquando si verifichino tutte le condizioni di cui in seguito:
La funzione della suddetta valutazione è quella di individuare, correggere e prevenire differenze retributive non giustificate tra lavoratrici e lavoratori, in maniera congiunta (concertazione).
Nel dettaglio, la stessa comprende:
Al termine della procedura, tre sono i compiti gravanti sul datore di lavoro:
In caso di mancato accordo con le rappresentanze: l'Ispettorato del lavoro e gli organismi per la parità territorialmente competenti possono essere invitati a prendere parte alla procedura di attuazione di dette misure.
Accessibilità delle informazioni per i lavoratori disabili
Tutte le informazioni da condividere con i lavoratori o i candidati a un impiego, secondo la normativa in analisi, devono essere fornite dai datori di lavoro con modalità accessibili alle persone con disabilità e che tengano conto delle particolari esigenze derivanti dalla specifica tipologia di disabilità.
I divieti di indagine
La norma prevede che, per quanto concerne le sue introduzioni, ai datori di lavoro è vietato raccogliere dati diversi da quelli connessi al sesso, che possono essere necessari a rilevare una discriminazione intersezionale[2].
Tra privacy e libertà
Nella premessa che l’intero flusso di dati e informazioni concernenti le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 96/2006 soggiace alle limitazioni di cui alla normativa sulla privacy (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), la nuova normativa prevede particolari obblighi e libertà, di seguito descritti:
Tutele (anche giudiziarie) e rimedi
La normativa in materia di trasparenza salariale consegna un aggancio diretto, in termini di rimedi e sanzioni, al già esistente “Codice delle pari opportunità”. Nel dettaglio, è ivi stabilito che:
Conclusioni: prime attenzioni
In tutta evidenza, la fase attuale è da considerarsi indubbiamente interlocutoria, in attesa di ulteriori interventi normativi, amministrativi, operativi e chiarificatori.
Ad ogni modo, al momento i datori di lavoro possono già iniziare ad adeguare le proprie politiche retributive e i flussi informativi, e più in generale il sistema di gestione del personale, nelle modalità di seguito esposte:
Rispetto ai punti 2 e 3 sopra esposti, si presti tuttavia attenzione al fatto che, nella loro attuazione, rimane saldo il principio secondo cui non si può rendere riconoscibile la retribuzione di altri lavoratori in forza presso l’azienda; in altri termini, laddove la risposta alle predette richieste di informazioni potrebbe disvelare tale dato, il datore di lavoro – allo stato attuale – sembrerebbe poter rinunciare a fornire specifico riscontro (se non illustrando l’impossibilità di risposta), e questo fino al momento in cui verranno consegnate ulteriori precisazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Garante privacy.
Resta inteso che, in aggiunta a quanto sopra, permangono gli ulteriori obblighi esaminati attraverso la presente circolare.
[1] I rappresentanti dei lavoratori sono i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o, in assenza di queste, i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato in azienda e i soggetti a cui i lavoratori possano legalmente conferire specifico mandato.
[2] La discriminazione intersezionale è la discriminazione originata dalla combinazione della discriminazione fondata sul genere con quella derivante da altri fattori di discriminazione, quali la razza, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
[3] L’art. 41-bis così recita: “La tutela giurisdizionale di cui al presente capo si applica, altresì, avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne”.